Tutte le società di mediazione creditizia devono implementare forme di controllo di "secondo livello". Tali controlli si identificano in:
- i controlli di conformità alle norme (compliance);
- il controllo di gestione dei rischi (risk management);
- i controlli sul rischio antiriciclaggio già previsti come obbligatori per i mediatori creditizi dal Provvedimento Antiriciclaggio di Bankitalia del 2011.
Si precisa altresì che la società di mediazione creditizia, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa, non ha l'obbligo di istituire le funzioni di compliance e di Risk Management ma deve definire ed implementare i controlli rappresentativi delle funzioni medesime all'interno del sistema di controllo interno. Tali controlli sono connessi a procedure, regole, protocolli etc.; va data apposita evidenza nella relazione sui requisiti organizzativi prevista dall'art. 6 del Regolamento.
Le società di mediazione creditizia devono quindi definire ed implementare i controlli sulla gestione dei rischi, in quanto controlli di secondo livello e includono:
- la verifica continua dell'adeguatezza del processo di gestione dei rischi (legale, reputazionale, operativo, liquidità) nell'ambito del principio di proporzionalità;
- il monitoraggio costante dell'evoluzione dei rischi aziendali;
- la predisposizione dei flussi informativi agli organi aziendali.
